Art. 13.
(Prodotto intermedio di panificazione).

      1. Il prodotto intermedio di panificazione destinato alla commercializzazione come tale, sia al consumatore finale sia all'utilizzatore intermedio per successive lavorazioni, deve essere posto in vendita confezionato riportando le indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, ivi comprese le modalità di conservazione e di utilizzo.

 

Pag. 14